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SETTORE DEL NO PROFIT: AL VIA L’OBBLIGO TELEMATICO PER ENTI ED ASSOCIAZIONI Con Provvedimento direttoriale del 2 settembre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con lungo ritardo (la scadenza originaria era fissata al 31 gennaio 2009), il modello che le associazioni e le società di capitali sportive dilettantistiche dovranno inviare all’Amministrazione Finanziaria per segnalare il possesso dei requisiti che consentono a tali soggetti di godere dei benefici fiscali ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva. Il modello dovrà essere inviato obbligatoriamente in forma telematica, utilizzando il modello EAS qui allegato. Evidenziamo qui di seguito quali sono i soggetti obbligati all’invio e quali, al contrario, ne sono esclusi e, infine, quali sono i termini di presentazione dello stesso.
Sono obbligati alla presentazione del modello tutti gli enti di tipo associativo, con alcune esclusioni indicate in seguito. L’obbligo, per espressa previsione normativa, riguarda anche le società di capitali sportive dilettantistiche introdotte dall’art.90 della L. n.289/02 (Finanziaria 2003).
Dal novero dei soggetti indicati in precedenza risultano esplicitamente esclusi dal nuovo obbligo telematico: ������ le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art.6, L. n.266/91 (Legge quadro sul volontariato), che svolgono unicamente le attività commerciali marginali individuate con il D.M. datato 25.05.95; ������ le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime forfetario di cui alla L. n.398/91, avendo realizzato nel periodo d’imposta precedente proventi inferiori ad € 250.000; ������ gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) che non svolgono attività commerciali. In relazione a tale ultima ipotesi di esclusione occorre fare attenzione, in quanto le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciali che risultano, tuttavia, decommercializzate per effetto dell’applicazione delle agevolazioni fiscali contenute nel Tuir e nel DPR n.633/72 (si tratta di soggetti che possiedono spesso solo il codice fiscale), non sono escluse da tale obbligo in quanto, comunque, trattasi di soggetti che svolgono di fatto attività commerciale.
Termini di presentazione Ai fini della prima presentazione del nuovo modello, occorre distinguere tra:
Per coloro che si sono costituiti tra il 30.11.08 ed il 30.08.09, in quanto il termine del 60° giorno successivo scade prima del 30.10.09, le istruzioni prevedono che il modello debba comunque essere presentato entro la data del 30 ottobre 2009. Una volta effettuato l’invio, lo stesso non deve essere ripetuto con cadenza annuale, ma va ripresentato solo qualora intervengano modifiche nei dati precedentemente comunicati (in questo caso, però, il modello deve essere interamente ricompilato). La comunicazione delle variazioni deve avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.Laddove l’ente, in un dato momento, verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello entro sessanta giorni dal giorno in cui tale perdita si verifica, compilando l’apposita sezione del modello denominata “Perdita dei requisiti”. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza. Con i migliori saluti |














