Si ringrazia lo Studio Cassinis per la Consulenza

PRIMA PARTE
Firmato il provvedimento che proroga al 15 dicembre il modello EAS…
E’ ufficiale lo slittamento dei tempi per la presentazione del modello EAS. Come preannunciato con il comunicato stampa del 15 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento che proroga ufficialmente al 15 dicembre 2009 il termine di presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. L’adempimento, previsto dall’art. 30 del D.L. n. 185/08, è stato rinviato per dare alle associazioni un margine di tempo più ampio per compilare correttamente il documento. Il provvedimento sostituisce anche le specifiche tecniche già approvate il 14 settembre 2009, per consentire la compilazione parziale del modello ad alcune categorie di associazioni.

… e la Circolare con i beneficiari della versione “ridotta”
Con la Circolare n. 45, l’Agenzia delle Entrate definisce le
modalità di compilazione del modello ridotto ed individua in dettaglio gli enti associativi interessati alla sua presentazione, i cui dati siano disponibili presso pubblici registri o Amministrazioni Pubbliche. Si tratta, in particolare di: associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI diverse da quelle esonerate; associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri; organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della L. n. 266; associazioni riconosciute da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato patti, accordi o intese; movimenti e partiti politici presenti nelle ultime elezioni; associazioni sindacali e di categoria presenti nel Cnel e così via. Viene anche chiarito che non sono tenuti a presentare il modello EAS le fondazioni, gli enti di diritto pubblico, gli enti destinatari di specifici regimi tributari e le Onlus. Inoltre, sul sito dell’Agenzia sarà pubblicato il software che permette di riempire il modello tenendo conto delle nuove specifiche tecniche.

SECONDA PARTE
La trasformazione da associazione sportiva dilettantistica in società di capitali sportiva dilettantistica

Le novità legislative hanno reso di grande attualità la trasformazione da associazione sportiva dilettantistica in società di capitali sportiva dilettantistica.
In primo luogo, infatti, l’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria per il 2003), ha stabilito il principio in base al quale l’attività sportiva dilettantistica può essere condotta sotto tre forme, e precisamente:
- associazione non riconosciuta
- associazione riconosciuta
- società di capitali senza scopo di lucro.

Il fatto che le società di capitali sportive dilettantistiche non debbano avere scopo di lucro, costituisce una deroga al principio stabilito dall’articolo 2247 del Codice Civile, in base al quale, grazie al contratto di società, si conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica “allo scopo di dividerne gli utili”. Non è prevista la possibilità di ripartire gli utili tra i soci delle società di capitali sportive dilettantistiche. Questa è la conseguenza del fatto che, le stesse, sono senza finalità di lucro soggettivo per i soci, ferma restando, ovviamente, la possibilità di conseguire un lucro oggettivo, con la gestione dell’attività.

Con la Finanziaria 2003 è stato, in ogni caso, stabilito che anche alle società sportive dilettantistiche, costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, si applicano le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.
Di conseguenza, anche le società di capitali sportive dilettantistiche possono applicare il regime forfetario, qualora non abbiano conseguito, nel periodo d’imposta, ricavi definiti commerciali superiori a €250.000.

Chi segue questa normativa può determinare l’imponibile fiscale applicando al totale dei ricavi commerciali il coefficiente del 3% (si presume, in pratica, che i costi siano il 97% dei ricavi) ed aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. Anche gli adempimenti contabili sono semplificati per chi applica le disposizioni della L. n. 398/1991. Le semplificazioni valgono, però, solo ai fini fiscali, dal momento che, in quanto società di capitali, le società sportive dilettantistiche sono in ogni caso tenute agli obblighi di documentazione, di informazione e di pubblicità previsti dal Codice Civile.

Non si è modificato, quindi, per questi soggetti l’obbligo di tenere il libro giornale ed il libro degli inventari e gli altri libri obbligatori previsti dal Codice Civile, di iscrizione al Registro delle Imprese e di deposito di tutti gli atti di cui si deve dare opportuna pubblicità (bilancio, elenco dei soci, ecc.).

Alle società sportive dilettantistiche si applicano anche le altre agevolazioni tributarie previste dall’art. 90 della L. N. 289/2002. Si tratta, in primo luogo, della disposizione che prevede:
- l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa sugli atti costitutivi e di trasformazione delle società sportive dilettantistiche, direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva;
- sono poi esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti ed i provvedimenti concernenti le società sportive dilettantistiche (e quindi, a partire dal 2003, le società sportive dilettantistiche non sono più tenute, ad esempio, al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri);
- sono possibili erogazioni liberali in denaro a beneficio di società sportive dilettantistiche: fino al limite di €1.500 all’anno e se effettuate con particolari modalità, queste offerte consentono una detrazione d’imposta.

La possibilità di ottenere ugualmente agevolazioni fiscali, unita alla maggiore tutela garantita ai terzi ed agli stessi soci dalla responsabilità limitata al capitale conferito, hanno incrementato l’appeal di questa figura giuridica, sollecitando non poche associazioni sportive dilettantistiche a trasformarsi in società di capitali sportive dilettantistiche.

Questo tipo di operazione si qualifica come trasformazione “eterogenea”, poiché avviene tra soggetti con natura giuridica diversa e ha di recente trovato una regolamentazione sia per quanto riguarda gli aspetti civilistici, sia per quelli fiscali.

Sotto il profilo civilistico, la trasformazione eterogenea è regolata dall’art. 2500-octies del Codice Civile. Secondo questa norma, le associazioni riconosciute possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del Codice Civile. E’ quindi possibile la trasformazione in società per azioni, in società in accomandita per azioni o in società a responsabilità limitata (quest’ultima più praticata).

Grazie a questa disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2004, è stata codificata la trasformazione tra soggetti con “causa” giuridica diversa. Nell’ambito dello sport dilettantistico, inoltre, la fattispecie si completa con la considerazione che, se un’associazione si trasforma in società di capitali, deve però mantenersi il vincolo dell’assenza dello scopo lucrativo. In pratica, quindi, in questo ambito, anche a seguito della trasformazione, si mantiene la stessa causa giuridica e ciò che muta è l’organizzazione della struttura che conduce l’attività sportiva dilettantistica.

Per effettuare la trasformazione da associazione a società sportiva dilettantistica, secondo quanto dispone l’art. 2500-octies del Codice Civile, è necessaria una delibera assunta con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato (normalmente con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati, salve diverse previsioni statutarie). La trasformazione può essere esclusa dall’atto costitutivo. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali tra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.

Per poter procedere alla trasformazione – pur in mancanza di una specifica norma in tal senso – si ritiene comunque necessario far redigere da un Professionista abilitato (e non dal Tribunale) una perizia di stima del patrimonio dell’associazione che viene trasformata, per garantire la congruità del capitale della società risultante dalla trasformazione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza